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PESCA IN GRECIA


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Disposizioni sulla Pesca Sportiva e/o amatoriale

La pesca amatoriale – sportiva è regolata dalle disposizioni del D.P.373/85. Come tale si intende quel tipo di pesca che ha come scopo il divertimento e/o lo sport senza scopo di lucro. I praticanti di questo tipo di pesca devono essere in possesso di una licenza individuale rilasciata dalle Autorità Portuali, eccetto il caso della pesca da riva la quale non necessita di alcun permesso.   

Disposizioni sulla Licenza di pesca amatoriale/sportiva rilasciata ai cittadini provenienti dai Paesi Membri dell’UNIONE EUROPEA :
Tenendo presente le disposizioni vigenti del Diritto Comunitario e del Diritto Ellenico le licenze di pesca sportiva o Amatoriale rilasciate da altri Paesi Membri UE ed extracomunitari non sono valide per pescare nelle acque territoriali elleniche.
I cittadini provenienti dai Paesi Membri dell’UE hanno diritto al rilascio della specifica licenza per ogni tipo di pesca: sportiva o Amatoriale individuale, da imbarcazione ed una specifica per l’imbarcazione stessa (solo se l’imbarcazione è regolarmente iscritta al Registro Nautico Ellenico - VEDI ART.6), emesse dalle Autorità Portuali Elleniche.

NOTA BENE: Le licenze specifiche per l’imbarcazione e per la pesca da imbarcazione sono soggette alle condizioni imposte dalla Legislazione Ellenica (R.D.666/1966) vedi art.6.
Attenzione: la licenza deve essere specifica per il tipo di pesca che si intende praticare, l’imbarcazione deve avere una licenza di pesca a parte: es. se si devono praticare contemporaneamente la pesca subacquea in apnea e la pesca da imbarcazione sono necessarie tre licenze (una licenza specifica per la pesca in apnea, una licenza di abilitazione alla pesca per l’imbarcazione, una licenza per la pesca da imbarcazione). Le Capitanerie di Porto locali possono porre restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente nella specifica zona e prima della partenza si consiglia di contattare le Capitanerie di Porto locali, Autorità competenti in materia di pesca.

RILASCIO DELLE LICENZE
LICENZA DI PESCA AMATORIALE INDIVIDUALE

  • Domanda indirizzata all’Autorità Portuale contenente i dati anagrafici dell’interessato.
  • Libretto Licenza di Pesca Amatoriale Individuale (Vivliario atomikis erasitechnikis adeias alias) da acquistare presso le stesse Autorità Portuali locali (Cassa Veterani della Marina - NAT) costo 26,00Euro.
  • Due (2) fotografie formato tessera recenti, ocumento d’identità e Codice Fiscale.
  • Ricevuta di pagamento M.T.N. (Cassa Marittimi) 3,00Euro, Ricevuta di pagamento EKOEMN 3,00Euro.
  • I tempi necessari per il rilascio sono da 1 a 5 giorni.
  • VALIDITA’ 2 ANNI
  • La licenza si rilascia anche a chi è munito di regolare delega.

ART.6      D.P.373/85 Licenze di Pesca sportiva o Amatoriale da e per l’imbarcazione
1.La licenza di pesca sportiva da/per imbarcazione si rilascia secondo le disposizioni del Regio Decreto 666/1966 con i seguenti presupposti :

REGISTRAZIONE DI UN’IMBARCAZIONE BATTENTE BANDIERA UE AL REGISTRO NAUTICO ELLENICO (LEMVOLOGHIO):
E’ PERMESSA L’ISCRIZIONE DI UN’IMBARCAZIONE AMATORIALE A NOME DI UNO STRANIERO ANCHE SE UNICO PROPRIETARIO (OBBLIGATORIA LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEL PAESE DI PROVENIENZA E IL POSSESSO DEL CODICE FISCALE ‘AFM’ IN GRECIA – C/O UFFICIO ESATTORIALE EMISSIONE CODICE FISCALE PER STRANIERI)
DOCUMENTAZIONE
 DOMANDA IN DUPLICE COPIA, FATTURA DI ACQUISTO (INVOICE) DELL’IMBARCAZIONE E DEL MOTORE OPPURE SCRITTURA PRIVATA CHE CERTIFICHI LA DATA CON FIRMA AUTENTICATA DA PARTE DELLE AUTORITA’ DELLO STATO DI PROVENIENZA TRADOTTA IN LINGUA ELLENICA, DATI ANAGRAFICI DELL’ACQUIRENTE E DEL RIVENDITORE RIPORTATI SULLA FATTURA O SU CERTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE FIRMATA IN DUPLICE COPIA, FOTOCOPIA DELLA DICHIARAZIONE PROVVISORIA IVA – F.P.A. – CHE RIPORTA L’ACQUISTO VIDIMATA DALL’UFFICIO ESATTORIALE COMPETENTE, LE IMBARCAZIONI IMPORTATE DOPO IL 16/06/1998 DEVONO PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE CE – DICH. DI CONFORMITA’ -  DICH. DI UNIFORMITA’, CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE, CATALOGO UFFICIALE E CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE DEL MOTORE SULLA POTENZA HP MAX CONTINUA QUALORA L’IMBARCAZIONE SIA A MOTORE, FOTOGRAFIA DELL’IMBARCAZIONE, 2 FOTOGRAFIE DEL PROPRIETARIO, RICEVUTA DI VERSAMENTO – EKOEMN - 3,00EURO, AUTOCERTIFICAZIONE SULLA NON ISCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE E DEL MOTORE IN ALTRE AUTORITA’ PORTUALI E CHE IL COD.FISC. RIPORTATO SULLA DOMANDA E’ REALE ED UNICO, PRESENZA DEL PROPRIETARIO DELL’IMBARCAZIONE O PERSONA LEGITTIMAMENTE DELEGATA.

DOCUMENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA DA IMBARCAZIONE

  • licenza individuale di pesca sportiva o Amatoriale
  • domanda su apposito modulo
  • modulo per la licenza di pesca sportiva o amatoriale da/per imbarcazione NAT
  • ricevuta di versamento secondo il tipo di motore dell’imbarcazione o a remi. Con potenza entro i 10HP = 29,35€, supplemento di 1,47€ per ogni HP superiore ai 10HP.
  • ricevuta MTN 3,00Euro
  • ricevuta EKOEMN 3,00Euro
  • 1 foto tessera del proprietario
  • documento d’identità dell’interessato
  • numero di CODICE FISCALE dell’interessato
  • VALIDITA’ 2 anni solari (es.data del rilascio 20/1/2004 , data di scadenza 31/12/2005)
  • Rinnovo : entro il trimestre antecedente alla scadenza – durata 1 anno
  • RILASCIO da 1 a 5 giorni
  • La licenza si rilascia anche a chi è munito di regolare delega.

NOTA: i moduli sono disponibili presso le Autorità Portuali

NORMATIVA GENERALE SULLA PESCA SPORTIVA IN GRECIA - DECRETO PRESIDENZIALE 373/85
ARTICOLO 1.         DISPOSIZIONI GENERALI
La pesca sportiva o Amatoriale è la pesca che ha come obiettivo il divertimento e lo sport. Non ha alcuna finalità di lucro. Questo tipo di pesca si pratica secondo le disposizioni e normative in vigore. E’ vietata la pesca sportiva con l’ausilio di fonti luminose. Da questo divieto è esclusa la pesca in mare con la fiocina manuale, la quale è permessa con il supporto di un lume a luce diffusa (lux) non illuminante, di densità non superiore alle 500 candele.
E’ vietata la pesca sportiva o Amatoriale praticata con imbarcazioni nelle lagune e negli allevamenti ittici Statali o Pubblici Locali. Coloro che praticano la pesca sportiva o Amatoriale con strumenti fissi in mare hanno l’obbligo di segnalarli e di renderli visibili ad una distanza di almeno 300 metri. E’ vietata la pesca sportiva o Amatoriale delle spugne e dei coralli. E’ vietata la vendita ed in genere il commercio di prodotti ittici provenienti dalla pesca sportiva o Amatoriale.
ARTICOLO 2.         PESCA SPORTIVA O AMATORIALE IN MARE
La pesca sportiva o Amatoriale in mare è permessa con le seguenti attrezzature e strumenti e con i seguenti vincoli:
a) reti : sino a 100 metri le reti semplici per ogni imbarcazione o altro tipo di natante, il lato del giunto deve essere superiore ai 2,4 centimetri.
b) palamare : il numero di ami delle palamare per ogni imbarcazione o altro natante non deve essere superiore ai 150 per ogni pescatore dilettante a bordo. In ogni caso il numero complessivo degli ami non può superare le 300 unità, indipendentemente dal numero dei pescatori dilettanti presenti sull’imbarcazione o sul natante. Non è permessa la pesca sportiva o Amatoriale praticata con reti o palamare nel mese di maggio.
c) esche (cestino, nassa) : è permesso nel mese di Maggio l’uso di due di questi strumenti per ogni pescatore dilettante, lunghezza laterale di ogni giunto calcolato da nodo a nodo, superiore a 4 cm.
d) giacchi : è permesso un giacchio per ogni pescatore, lunghezza per ogni lato del giunto superiore a 3 cm e diametro del giacchio inferiore a 10 metri. Non è permessa la pesca sportiva o Amatoriale con giacchio presso le foci dei fiumi, ad un raggio di distanza di 500m da queste e negli imbocchi di raccoglimento degli allevamenti ittici ad un raggio di distanza di 200m da questi.
e) negossa (coppo), canna da pesca manuale, oltre che vari strumenti a uncino conosciuti con nomi comuni “lenza”, “traina”, “fiocina” ecc. senza alcun limite.
f) fucile subacqueo con i presupposti e vincoli previsti dall’articolo 3 di questo decreto.

Ogni pescatore dilettante può pescare complessivamente :
-sino a un massimo di 5 kg di pesce o molluschi o crostacei ogni 24 ore qualora peschi con qualsiasi strumento permesso, escluse reti o palamare con le quali può pescare sino a un massimo di 10kg. Sono esclusi quei casi in cui un solo pesce supera il peso previsto.
-un solo pesce della specie EPINE PHELUS
ARTICOLO 3.         PESCA SPORTIVA O AMATORIALE SUBACQUEA
1.E’ vietata la pratica della pesca sportiva o Amatoriale subacquea :
-nel mese di maggio
-da subito dopo il tramonto sino all’alba
-da tutti coloro che non hanno compiuto il 16° anno di età
-ad una distanza di 200m dai punti di balneazione, da segnalazioni o lavori portuali, da pescherecci o imbarcazioni da pesca, dalle reti con segnalazione evidente, da navi ancorate e/o ormeggiate.
-in tutte quelle zone di passaggio delle imbarcazioni, oltre che le zone di accesso e uscita di porti e punti di ormeggio e/o ancoraggio.
2.E’ vietato ai pescatori subacquei dilettanti:
-la rimozione di pesci dagli strumenti di pesca di altri pescatori
-tenere carico il fucile subacqueo anche fuori dall’acqua o sulla terraferma.
-l’uso di qualsiasi tipo di attrezzatura subacquea per la fornitura d’aria da imbarcazione oppure attrezzature subacquee portatili autonome. Inoltre, è vietato portare respiratori con altri composti chimici sulle imbarcazioni o natanti. Da questo divieto sono esclusi tutti quei casi in cui si effettuano ricerche o altre attività relative alla pesca con un permesso a tempo determinato e per una zona specifica rilasciato dal Ministero dell’Agricoltura.
-l’uso della fiocina la cui potenza dipenda dalla detonazione di materiale esplosivo o da altra composizione chimica.
-l’uso delle reti in qualsiasi fase durante la pesca.
-pescare pesci di peso inferiore ai 150gr. e polipi di peso inferiore ai 500gr.
-l’uso di illuminazione subacquea di giorno e di notte.
-la pesca subacquea a oltre 10m di profondità.
-la pesca con il fucile subacqueo ai minori di 18 anni.
3. I pescatori subacquei sportivi o dilettanti, quando si trovano sott’acqua, devono segnalare la loro posizione con un galleggiante (in plastica) di colore giallo, bandierina gialla e linea diagonale rossa con scritte le lettere Υ.Δ. (in greco “Subacqueo” = Υποβρύχιος Δύτης) e visibile in condizioni normali da almeno 300m di distanza. Qualora il pescatore subacqueo sia accompagnato da una imbarcazione o natante, la segnalazione dovrà essere posizionata fissa su un punto ben visibile della stessa. Il pescatore subacqueo dovrà muoversi a circa 50m dal galleggiante di segnalazione.
ARTICOLO 4.         Pesca sportiva o Amatoriale in acque interne
1.La pesca sportiva o Amatoriale in acque interne (laghi, fiumi) è permessa soltanto con strumenti tradizionali di agganciamento, come la canna da pesca, la lenza, ecc. escluse le palamare.
2.Ogni pescatore subacqueo può pescare fino a due chili di pesce oppure tre pezzi ogni 24 ore indipendentemente dal peso.
ATENE 16 Luglio 1985

DIVIETI VIGENTI IN GRECIA PER LA PESCA SPORTIVA O AMATORIALE IN ACQUE INTERNE
E’ vietata la pesca nei fiumi per le seguenti specie e nei determinati periodi dell’anno :
1.  la TROTA (in greco=pèstrofa) dal 01.11 al 15.02
2.  il GAMBERO DI FIUME (in greco=karavìda) dal 15.02 al 15.05
3.  il CORACINO nei mesi di Dicembre e Gennaio

 Indirizzi Utili
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA
DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA
1.DIREZIONE PER LA PESCA MARITTIMA - DIPARTIMENTO 2°
2.DIREZIONE ACQUE INTERNE - DIPARTIMENTO 2°
381, ACHARNON STR. - 11143 ATENE (GRECIA)
Tel.0030/2102016251 Fax 2102022086
www.minagric.gr

AUTORITA’ PORTUALE CENTRALE DI PIREO
DIPARTIMENTO DI POLIZIA PORTUALE
UFFICIO PESCA – REGISTRO IMBARCAZIONI
Tel.0030/2104593238 e-mail : klp_alieia@mail.yen.gr
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE www.egov.yen.gr

*LA NORMATIVA E’ SOGGETTA A VARIAZIONI